L'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, al fine di assicurare la trasparenza della propria attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, garantisce il diritto d'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi da parte di chiunque vi abbia interesse, in attuazione della legge 241 dell 1990 (stralcio).
Con la LEGGE 11 febbraio 2005 n. 15, sono state apportate modifiche a detta legge.
Per rendere più concreto tale diritto è stata emanata la legge regionale 4 settembre 2001, n.19 (Stralcio) che, nel titolo II (articoli da 31 a 48), contiene una compiuta disciplina della materia.
Tale normativa si applica sia per l'accesso ai documenti amministrativi della Regione Calabria, sia degli enti, istituti o aziende da essa dipendenti o strumentali, con esclusione degli enti pubblici economici.
Che cos'è il diritto di accesso?
E' il diritto degli interessati ad esaminare ed avere copia dei documenti amministrativi, salvo il rimborso dei costi.
Chi può esercitare il diritto di accesso?
Tutti i soggetti portatori di interessi pubblici o privati (privati cittadini, persone giuridiche, associazioni, comitati) che dimostrino di avere un interesse giuridicamente rilevante rispetto all'atto od agli atti per i quali s'intende richiedere l'accesso.
Cosa s'intende per documento amministrativo?
E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa dall'amministrazione regionale, dagli enti dalla stessa dipendenti o strumentali, ivi comprese le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.
A chi deve essere presentata la domanda di accesso?
La richiesta deve essere presentata all'ufficio che ha prodotto l'atto o che lo detiene.
Quali sono le modalità per esercitare il diritto di accesso?
La legge regionale n. 19 del 4 settembre 2001 stabilisce le modalità di attuazione del diritto di accesso e distingue tra:
- Accesso INFORMALE
che si esercita personalmente mediante richiesta, anche verbale, ove non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell'interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza dei documenti richiesti o sull'accessibilità dei documenti stessi. In ogni caso l'ufficio dovrà procedere alla verifica dell'identità del richiedente, compilando un apposito modulo.
In caso di accoglimento della richiesta di accesso informale, l'ufficio provvede immediatamente e senza altre formalità all'esibizione del documento ed all'eventuale rilascio di copie, salvo il rimborso dei costi.
- Accesso FORMALE
Qualora non sia possibile l'accoglimento della richiesta in via informale, il richiedente è invitato a presentare una richiesta scritta nella quale occorre indicare gli estremi del documento o delle informazioni oggetto dell'istanza, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e comprovare l'interesse personale e concreto, far constatare la propria identità e/o la sussistenza dei propri poteri rappresentativi.
La verifica dell'identità del richiedente (attraverso la presentazione della carta d'identità o di altro documento equipollente) avviene nel momento in cui il funzionario addetto riceve la richiesta di accesso. Nel caso in cui la richiesta è inviata per posta, fax, non occorre l'autentica della firma del richiedente se l'istanza è accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità.
Il procedimento di accesso deve concludersi con la comunicazione formale dell'esito nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta da parte dell'Amministrazione.
Decorsi senza esito trenta giorni dalla richiesta, questa s'intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, l'interessato può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
Limitazioni al diritto d'accesso
Sono sottratti all'accesso tutti i documenti la cui divulgazione può violare l'esigenza di tutela della vita privata e la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese od associazioni.
Le limitazioni al diritto d'accesso sono previste dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 33 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19.
Imposta di bollo
Sulla richiesta di accesso non è dovuta l'imposta di bollo. Sono, invece, assoggettate ad imposta di bollo le copie autenticate eventualmente richieste